Il Podologo è il professionista sanitario che si occupa in completa autonomia del trattamento del piede doloroso da cause intrinseche con metodi incruenti. La sua attività è regolata dal profilo professionale e dalle leggi correlate ad esso.
Di seguito una breve sintesi:
Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994/n. 666 – “Profilo Professionale”
- Il podologo è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi ed incarnite, nonché il piede doloroso.
- Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
- Il podologo individua e segnala al Medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
- Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Legge 1999/n. 42 – “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” – Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie (…) è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi (…) universitari e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici (…).
Legge 2000/n. 251 – “Disciplina delle professioni sanitarie (…),della riabilitazione,(…)” – Inserisce la figura professionale del Podologo nella classe II della riabilitazione – I laureati nella classe II (…) svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
Il Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 – “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie“ – I laureati della classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica”. All’allegato 2 inserisce il podologo tra le professioni sanitarie della riabilitazione, ne fissa gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili e ne delinea le competenze ai sensi del DM 666/94.
Parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, sessione XL VIII, seduta del 18 ottobre 2011 – lettera c: l’”ortesi del piede” è fabbricata sulla base della prescrizione di un medico debitamente qualificato o da un podologo;
lettera d: (…)è di competenza del podologo il trattamento, con metodi ortesici, di callosità, unghie deformi ed incarnite, piede doloroso;
Ritiene che il “piede doloroso” per cause intrinseche rientri, se il trattamento è incruento, nelle competenze del podologo. Che lo stesso possa prescrivere e trattare il piede doloroso per cause intrinseche con ortesi finalizzate alla soluzione del problema e che il tecnico ortopedico possa realizzare tali ortesi su prescrizione medica. Ritiene, inoltre, che il “piede doloroso” da cause estrinseche sia di competenza medico-specialistica con eventuale coinvolgimento di figure sanitarie di area tecnico-assistenziale e/o di area tecnico-riabilitativa.